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Curiosità

BREVETTO COS’E’?
Il brevetto
, in diritto, è un titolo giuridico in forza del quale al titolare viene conferito un diritto esclusivo di sfruttamento dell'invenzione, relativo al campo della cosiddetta proprietà intellettuale, unitamente al diritto d'autore e ai marchi, in un territorio e per un periodo ben determinato, e che consente di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare l'invenzione senza autorizzazione.
Esistono due tipi di brevetto: il brevetto per invenzione ed il brevetto per modello di utilità.

L’invenzione rappresenta una soluzione innovativa ad un problema tecnico

L’invenzione
è la forma di protezione più forte che viene concessa a quei trovati che hanno un alto grado di innovazione ma che, soprattutto, rappresentano una soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico mai risolto prima. Il brevetto per invenzione ha una durata di 20 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda e come tutti i brevetti non può essere rinnovato alla scadenza.

Il modello di utilità rappresenta una modifica migliorativa di oggetti esistenti.

Il modello
di utilità è un tipo di brevetto che esiste in Italia ed in pochi altri Stati. Esso viene normalmente concesso, anche in quegli Stati che prevedono un esame sostanziale per le invenzioni, senza alcun tipo di esame e pertanto è più facile da ottenere ma anche più difficile da proteggere, dura 10 anni e non è rinnovabile. Al modello di utilità si ricorre per proteggere quegli oggetti (non i procedimenti) che rappresentano una modifica di oggetti esistenti che comporta una maggiore utilità o facilità d’uso dell’oggetto stesso. Normalmente si dice che con il modello di utilità si protegge la forma di un prodotto che abbia una sua specifica funzionalità tecnica. Ad esempio un coltello con un’impugnatura da mancini è un modello di utilità. Al di là della statica definizione legislativa riuscire a comprendere che cosa possa essere brevettabile come invenzione richiede molto studio e molta pratica anche se in modo sintetico si è soliti dire, con una definizione che soddisfa poco, che l’invenzione rappresenta una soluzione innovativa ad un problema tecnico mentre il modello di utilità rappresenta una modifica migliorativa di oggetti esistenti.

Un brevetto per essere valido deve essere nuovo, inventivo, lecito e dotato del carattere della industrialità:
NUOVO
– Il brevetto deve essere nuovo in modo assoluto, cioè non essere mai stato prodotto o brevettato in nessuna parte del mondo. Il concetto di novità viene inteso in senso ampio e si ricomprende nello “stato della tecnica” tutto ciò che è stato reso pubblico, in Italia o all’estero, prima della data di deposito della domanda di brevetto. Se un oggetto è stato realizzato o brevettato ad esempio in Cina ma non in Italia, ciò significa che chiunque in Italia potrà produrlo e venderlo, ma non certo che possa anche brevettarlo: la differenza è evidente, in quanto senza brevetto un’impresa si trova ad agire in regime di libera concorrenza e non può vantare alcuna esclusiva, o “monopolio”, sul prodotto che immette sul mercato.

INVENTIVO – Il brevetto deve essere anche originale o inventivo. L’attività inventiva sussiste ogni volta che l’invenzione non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo. Un’invenzione per essere brevettabile non deve essere soltanto “nuova” nel senso di inesistente ma deve essere anche non banale e rappresentare un progresso, un passo in avanti rispetto allo stato della tecnica attuale. Stabilire quando un trovato soddisfi questo requisito è talvolta difficile ed è sempre consigliabile rivolgersi ad un esperto per un esame adeguato.

LECITO – Non si possono brevettare oggetti che possono ledere il senso del buon costume o essere contrari all’ordine pubblico, concetti questi in continua evoluzione.

INDUSTRIALITÀ – Si possono poi brevettare solo soluzioni che possono essere riprodotte a livello industriale.

Il titolare del brevetto acquista il diritto di fare uso esclusivo dell’invenzione.

Come previsto il titolare acquista il diritto di attuare l’invenzione e di trarne profitto, in particolare il titolare acquista i seguenti diritti:
a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.
c) il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all’utilizzazione dell’invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell’idoneità e della destinazione di detti mezzi ad attuare l’invenzione o sia in grado di averla con l’ordinaria diligenza. Al titolare spettano tutti i diritti patrimoniali sull’invenzione che sono i diritti di sfruttamento patrimoniale che potranno essere anche ceduti e trasferiti a terzi. Il diritto morale di essere riconosciuto come autore dell’invenzione è invece incedibile e spetta sempre all’inventore che può anche essere diverso dal titolare. Si pensi al caso in cui il titolare di un brevetto sia una società e l’inventore sia un dipendente.
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